L’accessibilità agli strumenti informatici – di Marco Guastavigna (pubblicato in Insegnare 4/2004)
L’”Anno Europeo delle persone
con disabilità” ha registrato in Italia vari avvenimenti molto importanti. Cito
in primo luogo l’approvazione della “legge Stanca” – Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici, che è stata nella sostanza unanime sia in ottobre alla
Camera, sia il 17 dicembre 2003 al Senato. Ricordo poi l’ottava edizione del
Convegno “Informatica, Didattica e Disabilità”, svoltasi a Torino poco prima,
il 12 e 13 dicembre 2003; essa ha dedicato l’intera prima sessione proprio alla
discussione del tema dell’“accessibilità”, per cui mi sembra importante fornire
ai lettori di “Insegnare” alcune sintetiche informazioni sulla disposizione e
sul dibattito ad essa collegato, mentre per un panorama ampio della questione
rimando più che mai alla rete Internet. La
legge ha la finalità di favorire l’accesso dei cittadini disabili
(stimati in circa 3 milioni) agli strumenti infotelematici, per impedire che le
tecnologie digitali siano causa di nuove forme di emarginazione e di
esclusione. La norma ha, anzi, l’obiettivo di promuovere l’uso delle TIC come
fattore abilitante e utile per superare le disabilità nella direzione
dell’inclusione. In applicazione del principio costituzionale di uguaglianza,
la legge vuole rimuovere le "barriere virtuali" che limitano
l’accesso dei disabili alla Società della Informazione e li mettono a rischio
di estromissione dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una
qualità della vita migliore. Scopo precipuo è quindi garantire anche ai
cittadini disabili il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi
telematici, e conseguentemente a più ampie opportunità di conoscenza,
istruzione, lavoro, informazione ed intrattenimento. La legge fissa regole
generali, precise e vincolanti, e rimanda, per la loro concreta attuazione, da
una parte ad un regolamento governativo, che dovrà definire con chiarezza le
diverse situazioni giuridiche, e dall’altra ad un decreto ministeriale che
dovrà stabilire le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei
siti Internet. Entrambi i provvedimenti dovranno ovviamente attenersi alle
linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale. Nello specifico della
scuola, è particolarmente importante l’articolo 5, che si propone di assicurare
l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: si pensi
ad esempio ai testi scolastici per gli allievi disabili, con particolare riferimento
a non vedenti o ipovedenti. Più in generale gli assi portanti sono due. Per
quanto riguarda i privati, la legge punta su strumenti incentivanti: per
esempio è possibile richiedere la verifica dell’accessibilità del proprio sito
web e il conseguente rilascio di un marchio che la attesti. Per
In rete
per approfondire
Anno Europeo delle persone con disabilità - Sito ufficiale
dell’Organismo di Coordianamento italiano – |
http://www.annoeuropeodisabili.it/ |
Testo completo della legge (serve Acrobat reader[1]) |
http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/disegno_Stanca_disabili.pdf |
8° convegno IDD |
|
Forum della Società dell’Informazione |
http://www.mininnovazione.it/ita/newsletter/newsletter19indice.shtml |
Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e
l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni |
|
PubliAccesso.it del CNIPA |
|
World Wide Web Consortium (W3C) |
http://www.w3.org/ |
Semplici nozioni tecniche sull’accessibilità |
http://www.html.it/elevata_accessibilita/ |